Riduzioni per utenze domestiche (art. 22)

a) Sono esenti dall’imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

b) Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

c) La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente

d) Il tributo è ridotto di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie:

  • cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato: 30%
  • abitazioni con unico occupante, di età superiore a sessantacinque anni, come emergente dalle risultanze anagrafiche e applicabile esclusivamente ai soggetti residenti nel Comune; la riduzione per unico occupante si applica per il solo immobile di residenza: 20%;
  • utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, pari al 20%, sulla parte variabile, quando l’utenza decide di avviare la pratica dell’auto-smaltimento della frazione organica del rifiuto mediante compostaggio domestico e rinuncia al servizio di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti organici domestici (FORSU). L’ente gestore del servizio ed il Comune verificano l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. La riduzione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunale per il compostaggio domestico e sarà riconosciuta nei termini ivi indicati;
  • per le persone fisiche che abbiano la propria residenza anagrafica nel Comune di Gagliano del Capo e siano proprietari di un ulteriore abitazione, oltre quella di residenza, verrà concessa una riduzione del 20% sulla parte variabile delle abitazioni;
  • per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune verrà concessa una riduzione del 20% sulla parte variabile.

e) Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti di cui ai commi 3, 4 e 5, attraverso apposite autorizzazioni di spesa assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:

  • utenze domestiche in cui l’unico occupante risulti ricoverato per un periodo superiore a 183 giorni l’anno in strutture sanitarie pubbliche o private è concessa una riduzione del 50%;
  • abitazioni occupate da nuclei familiari residenti anagraficamente nel comune di Gagliano del Capo, al cui interno vi è un invalido al 100% e percettore di pensione di nvalidità e di accompagnamento. Riduzione della tariffa del 30%

f) Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano, dall’anno in corso rispetto alla data di richiesta e per averne diritto, il contribuente dovrà presentare istanza in forma libera entro il termine del 1 maggio dell’anno in cui si intende usufruire di tali agevolazioni. Decorso tale termine le riduzioni predette, si ritengono applicabili dall’anno successivo.

g) Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della dichiarazione.

Pagina aggiornata il 11/12/2024

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