Descrizione
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.
Per l’anno 2024, l’importo dell’assegno mensile di maternità, che spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per cinque mensilità e, quindi, a 2.020,85 euro complessivi.
Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per queste categorie è pari a 20.221,13 euro.
Come presentare la domanda
La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
Requisiti richiesti
- essere residente nel Comune di Gagliano del Capo nel momento in cui si presenta la richiesta;
- essere cittadina italiana, comunitaria, non comunitaria residente in Italia in possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, oggi sostituita da “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 1 del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3), in tale ipotesi anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso di analogo permesso; essere cittadina non comunitaria ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; essere cittadina in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro” (artt. 10 e 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30); essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiata politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251); essere cittadina extracomunitaria titolare del permesso unico del lavoro (art. 12 C. 1 lettera e) Direttiva Europea 2011/98/UE) o con autorizzazione al lavoro o familiare di cittadino extracomunitario titolare del permesso unico del lavoro con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie escluse dal D. Lgs. 40/2014;
- essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’INPS o dal datore di lavoro, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell’assegno ovvero a € 2020,85 per l’anno 2024;
Modalità di presentazione
La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino, o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo, compilando il modulo in allegato da trasmettere per posta elettronica all’indirizzo protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune.
Tipo documento | Modulistica , |
Numero e data | n. del |
Data di pubblicazione | 30 Luglio 2024 |
Oggetto | L'assegno di maternità di base, anche detto assegno di maternità dei comuni è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51. |
Formati | .doc |
Licenze | licenza aperta |