Commissione elettorale comunale

Commissione elettorale comunale del Comune di Gagliano del Capo

Competenze

  1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
  2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Tipo di organizzazione

Organi di Governo

Responsabile

Persone

Sede principale

Contatti

PEC

pec: protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

Pagina aggiornata il 30/09/2024

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